Regole per utilizzo dei dati personali da parte dei partiti politici. – Focus sul provvedimento del garante privacy.

Regole per la gestione dei dati elettorali da parte dei partiti politici ai fini di propaganda nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Si riportano di seguito, le indicazioni del Garante illustrate, in sintesi, nel Provvedimento numero 9105201.

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso:

  • i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni;
  • altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (es. elenco dei cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all’estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque;
  • i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

E’ invece, necessario il consenso informato:

  • per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail;
  • per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica o ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (web scraping); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative;
  • per i dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa o nell’ambito della professione sanitaria;
  • per l’utilizzo dei dati  di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Inoltre, chi intende utilizzare, acquisendole da terzi, liste cosiddette “consensate” (dati raccolti previa informativa e consenso), è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Non sono in alcun modo utilizzabili:

  • i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l’anagrafe della popolazione residente;
  • gli archivi dello stato civile;
  • le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi;
  • gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali;
  • gli indirizzi di posta elettronica tratti dall’Indice nazionale dei domicili digitali;
  • i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio quelli presenti nei documenti pubblicati nell’albo pretorio on line, quelli relativi agli esiti di concorsi, quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti  telefonici ed indirizzi mail;
  • i dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell’esercizio del loro mandato elettivo o dell’attività istituzionale.

Sanzioni

in caso di violazione della disciplina sui dati, trova applicazione il quadro sanzionatorio previsto dall’art. 83 del GDPR, ove sono ricomprese sanzioni amministrative pecuniarie, in ipotesi, fino a 20 milioni di euro.

Inoltre, in ragione delle recenti modifiche introdotte dal legislatore europeo al Regolamento UE 1141/2014 sullo statuto e il finanziamento di partiti e fondazioni politiche europee, l’Autorità europea per i partiti politici e le fondazioni politiche europee - se viene a conoscenza di una decisione di un’Autorità nazionale di protezione dati da cui sia possibile evincere che la violazione delle norme sia connessa ad attività volte ad influenzare o a tentare di influenzare l’esito delle elezioni europee - è tenuta ad avviare una procedura di verifica, all’esito della quale potranno essere applicate sanzioni pecuniarie che potrebbero ammontare, nei casi più gravi, al 5% del bilancio annuale del partito o della fondazione.

LE LISTE ELETTORALI GENERALI E DI SEZIONE

Liste elettorali generali (liberamente accessibili ai partiti per un utilizzo specifico)
Come disposto dall'art. 5 del T.U. n.223, ogni Comune deve compilare, in ordine alfabetico e distintamente per maschi e femmine, le liste generali. La lista elettorale generale è l'elenco di tutti gli elettori del Comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo, iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale. Le liste devono essere devono essere tenute costantemente aggiornate sia a seguito delle revisioni approvate dalla Commissione elettorale, sia con le variazioni che possono essere apportate direttamente e che vengono comunicate alla C.E.Cir.

Liste elettorali sezionali (con restrizioni)
La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune. Sulle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste. Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale. In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio.